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Decreto Legge semplificazioni Superbonus 110% non attestazione dello stato legittimo - Geom. Maurizio Tartagni
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Decreto Legge semplificazioni Superbonus 110% non attestazione dello stato legittimo
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Decreto Legge semplificazioni Superbonus 110% non attestazione dello stato legittimo

Geom. Maurizio Tartagni -  | 1249
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Decreto Legge semplificazioni Superbonus 110% non attestazione dello stato legittimo

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 al pari delle altre agevolazioni (ad esempio bonus facciate), per la fruizione del Superbonus 110% non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell'edificio.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata. Da questa nuova norma sono esclusi solo gli interventi di demolizione e ricostruzione.

  • per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali sprovvisti del titolo abilitativo originario;
  • per gli immobili precedenti al 1967, è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Il Decreto legge prevede la decadenza del beneficio

L'art.33 al comma 1, prevede anche i casi nei quali il beneficio viene perso. Si dispone che la decadenza dal beneficio fiscale, previsto dall’art.49 del dpr 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;

  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.


 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni c’è l’inserimento del comma 10-bis, nel quel sono ammesse all’agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Tra gli immobili per i quali risulta valido il Superbonus 110% figurano: collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, seminari, conventi, ospizi, caserme, case di cura e ospedali.


 

Il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento con potenziali modifiche entro 60 giorni.

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